“Il CIR per la fruizione di permessi per il diritto allo studio, valevole per il triennio 24-27, siglato in
data 7 novembre 2023, è stato predisposto secondo le indicazioni dell’allora vigente CCNL
personale del comparto istruzione e ricerca triennio 16_18, del CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, del
DPR 395/88 art. 3 relativo al diritto allo studio.
Il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18
gennaio 2024 all’art 37 espressamente abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL
29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988, richiamandone però integralmente il
contenuto.
In data 17 febbraio 2025 l’ARAN ha pubblicato l’orientamento applicativo CIS 126, che per
comodità si allega, facendo proprio l’orientamento - fino ad allora solo giurisprudenziale -
espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito
nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la
partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di
studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per
frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le
necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività
complementari …”.
Pertanto, questo Ufficio Scolastico Regionale, invita i Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Piemonte ad adottare un'interpretazione adeguatrice della disposizione del CIR, assegnando ore
eventualmente disponibili - nel limite del 20% - solo per lo svolgimento degli esami e non per
attività di studio che si svolgano in maniera asincrona.
Eventuali riequilibri delle ore concesse per le predette attività di studio dovranno essere condotte a partire dal 17.02.2025